A H.I.

ASSOCIAZIONE HARZISTI ITALIANI

STATUTO

TITOLO I

COSTITUZIONE E DENOMINAZIONE

Art. 1

E' costituita fra gli allevatori ed amatori italiani del canarino Harzer-Roller una

associazione sotto la denominazione di "ASSOCIAZIONE HARZISTI ITALIANI (AHI)

TITOLO II

SEDE - DURATA - SCOPI SOCIALI

ART. 2

          La sede legale è stata stabilita a Camposampiero (PD) in Contrà dei Nodari n. 30.                                           

Art. 3

La durata dell'associazione è illimitata.

Art. 4

L'AH.I. non persegue fini speculativi, ma culturali, è apolitica ed ha per scopi :

a) riunire in un unico ente tutti gli amatori e gli allevatori italiani del canarino Harzer-Roller;

        b) realizzare una cordiale intesa fra gli allevatori harzisti;

        c) assistere gli amatori in campo tecnico;

d) tutelare gli interessi agonistico-sportivi dei propri soci, contribuendo alla diffusione del canarino da canto Harzer-Roller;

        e) difendere il nome dell'Harzer da ogni abuso cui possa essere fatto oggetto.

L'A.H.I. si prefigge altresì:

a) di propagandare l'amore e la conoscenza degli uccelli e del loro habitat ed in particolare di diffondere il corretto allevamento del cantore nobile dell'Harz;

b) di promuovere la tutela ed il miglioramento della razza del canarino HarzerRoller , disponendo l'anellamento obbligatorio con anellini inamovibili esclusivi per il canarino Harzer e la tenuta facoltativa dei registri ufficiali di allevamento;

c) di valorizzare gli allevatori Roller, iscrivendoli nel Registro degli allevatori di Roller;

d) di diffondere il nobile cantore tramite l'organizzazione di concorsi di canto a livello provinciale, regionale, nazionale ed internazionale, nonché attraverso la Stampa ornitologica;

e) di agevolare la partecipazione di allevatori italiani a concorsi nazionali ed internazionali;

f) di aderire agli Organismi federativi Italiani ed Esteri, aventi scopi analoghi a quelli perseguiti dall'A.H.I.

L'A.H.I. non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate ad eccezione di quelle ad esse strettamente connesse o di quelle accessorie a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse.

TITOLO III

COMPOSIZIONE, - TESSERAMENTO

Art. 5

        L'AHI è costituita da:

        a) Soci ordinari

        b) Soci onorari

Sono soci ordinari:

        a) gli allevatori di canarini Harz;

        b) i soci sostenitori.

 Sono soci onorari le persone di qualunque nazionalità che abbiano benemerenze nel campo della coltura del Roller e che su proposta del Direttivo della Associazione siano chiamati dalla Assemblea Generale Ordinaria far parte dell'AH.I..

Art. 6

ll numero dei soci è illimitato.

Art. 7

Chiunque possegga, allevi o si interessi ai canarini Harzer può far parte dell’A.H.I. in qualità di socio, dietro presentazione e successivo accoglimento, di apposita domanda al Consiglio Direttivo dell'Associazione.

Agli iscritti viene rilasciata un'apposita tessera.

                                                                            Art. 8

L'adesione alla Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso.

                                                                            Art.9

I soci allevatori sono iscritti in forma strettamente individuale sul Registro dell’ A.H.I. con un numero progressivo di matricola; tale matricola è permanente. E' ammessa contemporaneamente l'iscrizione dei Socio anche ad altre Associazioni Ornitologiche.

                                                                            Art. 10

I Soci cessano di far parte dell'A.H.I. per i seguenti motivi:

a) recesso, tramite comunicazione scritta al Consiglio Direttivo dell'Associazione;

b) mancato rinnovo annuale dell'iscrizione all'Associazione

c) espulsione.

                                                                            Art. 11

Con l'uscita dall'A.H.I. i Soci perdono tutti i diritti di associati.

TITOLO IV

DOVERI E DIRITTI DEI SOCI 

                                                                             Art. 12  

I soci hanno l'obbligo di:

a) osservare lo Statuto e le disposizioni del Consiglio Direttivo dell'Associazione;

b) corrispondere annualmente, entro il mese di novembre, la quota annuale    anticipata e la eventuale quota di ammissione, che verranno fissate dall'Assemblea Generale Ordinaria su proposta del Consiglio Direttivo dell'Associazione.

                                                                            Art 13

I Soci in regola con gli obblighi stabiliti dallo Statuto, dai Regolamenti e dalle Disposizioni del Consiglio Direttivo hanno diritto di:

a) partecipare effettivamente all'attività dell'Associazione e degli organismi federativi ai quali l'Associazione aderisce;

b) ricevere gli anellini speciali per Harz, distribuiti dall'Associazione, con i quali anellare i soggetti del proprio allevamento ai fini espositivi;

c) ottenere i registri e i certificati genealogici, rilasciati dall'A.H.I;

d) ricevere dall'Associazione le pubblicazioni e le circolari rivolte all'informazione organizzativa ed alla formazione tecnico-scientifica.

I soci maggiori di età hanno inoltre il diritto di voto nell'Assemblea per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi dell'Associazione.

TITOLO V

DISPOSIZIONI DISCIPLINARI 

                                                                             Art. 14  

Nessun provvedimento disciplinare può essere adottato senza che all'interessato sia stato contestato l'addebito ed assegnato un termine per la presentazione delle deduzioni difensive.

Le sanzioni disciplinari che possono essere inflitte ai Soci sono le seguenti:

 a) la censura, che è di competenza del Consiglio direttivo dell'A.H.I.;

b) la sospensione, che è di competenza del Consiglio direttivo dell'A.H.I;

c) l'espulsione, che è di competenza dell'Assemblea Generale dei Soci (art. 24 c.c)

                                                                            Art. 15  

La censura è il provvedimento adottato nei confronti di chi si renda autore di mancanze che rechino lieve nocumento, sia direttamente che indirettamente all'A.H.I. ed ai suoi soci.

Consiste nel biasimo e nella riprovazione ufficiale.

                                                                            Art. 16

La sospensione è il provvedimento adottato nei confronti di chi viola le norme statutarie, i regolamenti e le deliberazioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea, o turba l'armonia ed i buoni rapporti tra i soci.

La sospensione ha l'effetto di privare temporaneamente il Socio dei diritti derivanti da tale sua qualità ed in particolare del diritto a partecipare a manifestazioni ornitologiche organizzate dall'A.H.I, o dalle Associazioni Confederate per tutto il periodo della sospensione.

La sospensione può estendersi da un minimo di un mese ad un massimo di due anni.

Il provvedimento di sospensione comporta inoltre il decadimento delle cariche sociali eventualmente ricoperte e la inibizione di ricoprire tali cariche per tutto il periodo della sospensione stessa.

                                                                            Art. 17

L'espulsione è il provvedimento adottato nei confronti di chi viola le norme statutarie, i regolamenti e le deliberazioni del Consiglio Direttivo o dell'Assemblea, nonché nei confronti di chi, con il proprio comportamento, turba l'armonia ed i buoni rapporti tra i Soci in forma talmente grave da far ritenere inadeguato il provvedimento di sospensione ed in particolare:

a) per minacce, ingiurie ed oltraggi nei confronti di un membro del Consiglio Direttivo o di un Giudice, nell'esercizio di un loro mandato;

b) per uso degli anelli distribuiti dall'A.H.I. per soggetti che non siano Harzer;

c) per la cessione di propri anelli ad altro allevatore, ed altresì per irregolarità nella emissione dei certificati genealogici.

                                                                        Art.18

I provvedimenti disciplinari indicati nei precedenti artt.15-16-17 non possono essere sanciti se non dopo che l'interessato, invitato personalmente a mezzo lettera raccomandata, ed entro dieci giorni dal ricevimento della stessa, abbia esposto al Consiglio Direttivo la propria difesa.

Contro le decisioni riguardanti i provvedimenti disciplinari è ammesso ricorso al Collegio dei Probiviri, entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento.

Il Socio espulso definitivamente con formale provvedimento non potrà essere riammesso.

                                                                        Art.19

Gli associati che abbiamo receduto, che siano stati espulsi o sospesi, o che comunque non facciano più parte dell'Associazione non possono chiedere la rivalutazione e la restituzione delle quote sociali versate, né hanno alcun diritto sul patrimonio sociale.

TITOLO VI

ORGANI SOCIALI

Art.20

Gli Organi dell'AH.I. sono:

a) L'Assemblea Generale dei Soci (Organo deliberante);

b) Il Consiglio Direttivo dell'Associazione (Organo esecutivo);

c) il Collegio dei Revisori dei Conti (Organo di controllo amministrativo);

d) il Collegio dei Probiviri (Organo giuridico).

L’elezione degli organi dell'AH.I. non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

                                                ASSEMBLEA GENERALE

                                                                        Art.21

L'Assemblea Generale dei Soci è l'Organo sovrano dell'A.H.I.

L'Assemblea ha il compito di indicare l'orientamento e gli indirizzi dell'attività sociale.

L'Assemblea può riunirsi in sede ordinaria o straordinaria secondo le disposizioni previste negli articoli seguenti.

Le deliberazioni dell'assemblea, adottate a maggioranza assoluta dei voti o secondo diverse maggioranze qualificate previste dallo Statuto, vincolano gli altri  Organi Sociali e tutti i soci.

                                                                        Art.22

All'Assemblea possono partecipare con diritto di parola tutti i Soci, purchè in regola con il versamento della quota sociale per l'anno in corso e non abbiano debiti in sofferenza con l'A.H.I.

                                                                            Art.23

Ogni socio maggiore di età ha diritto ad un voto, esercitabile anche mediante delega da rilasciarsi in forma scritta. Sono ammesse deleghe soltanto fra Soci e fino ad un massimo di tre. Ciascun delegato potrà pertanto rappresentare al massimo tre Soci, oltre a se stesso.

                                                                            Art.24

La convocazione dell'Assemblea Generale viene effettuata con avviso scritto da inviare ai Soci in regola con il pagamento delle quote sociali, almeno quindici giorni prima della data fissata per la riunione; nell'avviso di convocazione deve essere indicato l'ordine del giorno, la data, l'ora e la località ove la riunione avrà luogo.

                                                                           Art.25

I Soci possono fare includere argomenti di loro interesse all'ordine del giorno dell'Assemblea Generale, purché le richieste relative giungano alla Segreteria dell'Associazione non meno di quaranta giorni prima della data fissata per l'Assemblea.

                                                                             Art.26

L'Assemblea Generale Ordinaria deve essere convocata, su delibera del Consiglio Direttivo, almeno una volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario, alla data e nella località fissate dal Consiglio Direttivo stesso per discutere e deliberare sulla relazione tecnico-morale-finanziaria della gestione sociale e sugli altri argomenti all'ordine del giorno; in particolare per l'approvazione del bilancio consuntivo e del bilancio preventivo e la ratifica di eventuali delibere adottate dal Consiglio Direttivo in materia contributiva.

Spetta inoltre all'Assemblea l'elezione dei Membri del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Revisori dei Conti e del Collegio dei Probiviri; oppure, detti Organi Sociali possono anche essere eletti per consulta elettorale diretta di tutti i Soci a mezzo del servizio postale pubblico, purchè siano garantite la regolarità e la segretezza del voto.

                                                Art.27

L'Assemblea Generale Straordinaria è convocata su delibera del Consiglio direttivo per modifica allo Statuto o per gravi circostanze: può esse inoltre convocata, per le medesime ragioni, su richiesta di un decimo dei Soci (art.20 c.c.).

                                                                                Art.28

Le deliberazioni dell'Assemblea Ordinari o Straordinaria sono prese:

a) in prima convocazione, a maggioranza dei voti e con la presenza in proprio o per delega di almeno la metà dei Soci;

b) in seconda convocazione, che potrà aver luogo a partire dal giorno dopo quello fissato per la prima (art.2369 C.C.), a maggioranza dei voti e con la presenza in proprio o per delega di qualunque sia il numero dei Soci.

Fanno eccezione, a norma dell'art. 21 del Codice Civile, le deliberazioni dell'Assemblea Straordinaria, riguardanti le modifiche dell'atto costitutivo, che richiedono la presenza di almeno tre quarti dei soci e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e riguardanti lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione dei patrimonio, che richiedono il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci.

                                                                                Art.29

Le votazioni sono effettuate:

a)  per alzata di mano;

b)  per appello nominale;

c)  per acclamazione;

d)  per consulta a mezzo di servizio postale pubblico.

Le votazioni per le cariche sociali, o comunque riguardanti persone, vanno sempre effettuate a scrutinio segreto

Le votazioni per acclamazione sono ammesse solo per il conferimento di cariche  "Ad honorem" e per l'elezione a Proboviro.

                                                                            Art.30

 I componenti il Consiglio Direttivo non possono partecipare alle votazioni sull'operato del Consiglio Direttivo stesso e su tale oggetto non potranno rappresentare altri Soci.

                                                                             Art.31

L'assemblea sarà presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in mancanza di esso, dal Vicepresidente; in caso di mancanza di entrambi l'Assemblea eleggerà chi dovrà presiedere la seduta.

L'Assemblea eleggerà, inoltre, un Segretario ed eventuali due Scrutatori

                                                                        Art.32

Dei lavori dell'Assemblea deve essere redatto un verbale, che sarà firmato dal Presidente e dal Segretario dell'Assemblea stessa.

 Il verbale deve essere trascritto su apposito registro tenuto nelle forme di legge.

                                                CONSIGLIO DIRETTIVO

                                                                        Art. 33

L'Associazione è retta da un Consiglio Direttivo, composto da undici Consiglieri eletti dell'Assemblea Generale o per consulta elettorale di tutti i Soci a mezzo di servizio postale pubblico.

I Consiglieri durano in carica tre anni e possono essere rieletti.

La carica di Consigliere è incompatibile con quelle di componente il Collegio dei Revisori dei Conti e il Collegio del Probiviri.

                                                                        Art. 34

Il Consiglio Direttivo, nella sua prima riunione, elegge nel proprio seno, con votazioni separate ed a maggioranza assoluta:

a)Presidente;

b) Segretario;

c) Vicepresidente

                                                                        Art. 35

Il Consiglio Direttivo decade a tre anni dalla sua elezione o quando la maggioranza dei componenti abbia rinunciato contemporaneamente al mandato.

Il Consigliere che non interviene, senza giustificato motivo, a tre riunioni consecutive, è considerato decaduto dalla carica e sarà sostituito.

La sostituzione di un Consigliere dimissionario o decaduto avviene per surroga e sarà quindi sostituito dal primo non eletto nelle ultime elezioni del Consiglio Direttivo.

Nel caso di impossibilità di surrogazione dovranno essere indette elezioni suppletive per la sostituzione dei Consiglieri mancanti.

I nuovi eletti rimarranno in carica fino alla scadenza naturale dei Consiglio Direttivo.

                                                                       Art. 36

Il Consiglio Direttivo si riunisce su invito del Presidente o in caso di impedimento di questi, dal Vicepresidente, oppure su richiesta di almeno cinque Consiglieri.

Le sedute dei Consiglio Direttivo sono valide se è presente la maggioranza dei suoi componenti.

Le delibere sono adottate a maggioranza dei votanti.

In caso di parità di voto, prevale il voto dei Presidente; nelle votazioni segrete la parità comporta mancata approvazione della proposta.

Delle deliberazioni del Consiglio Direttivo deve essere tenuto un apposito registro a cura del Segretario.

                                                                       Art. 37

Consiglio Direttivo in carica predispone le liste dei candidati per la varie elezioni.

La presentazione delle candidature deve pervenire al Consiglio Direttivo almeno sessanta giorni prima della data fissata per le elezioni.

                                                                        Art. 38

Il,Consiglio Direttivo ha i più ampi poteri per la direzione e la gestione sociale, ed in generale, può compiere tutti quegli atti che rientrano nell'oggetto sociale e che per disposizione di legge e del presente Statuto non siano demandati all'Assemblea.

Spetta al Consiglio Direttivo:

 a) deliberare la convocazione dell'Assemblea Ordinaria e Straordinaria;

 b) proporre all'assemblea la misura e le modalità di pagamento dei contributi dei tesserati;

c) redigere il bilancio preventivo ed il conto consuntivo da sottoporre al voto dell'Assemblea e disporre con apposita delibera eventuali assestamenti del bilancio.preventivo;

d) accettare o respingere le domande di ammissione all'Associazione, autorizzare il recesso, decretare la decadenza e la sospensione dei Soci;

e) promuovere l'adesione dell'AHI agli Organismi Nazionali ed Internazionali, aventi scopi analoghi a quelli sociali e designare i propri rappresentanti in seno ad essi;

f) curare l'esecuzione delle delibere dell'Assemblea;

g) tenere il Registro degli Allevatori di Harzer-Roller iscritti; 

h) rilasciare appositi registri e stampati per i certificati genealogici;

i) indire gare di canto, curandone l'organizzazione e fissando le quote di inscrizione dei soggetti al concorso, istituire premi per quegli allevatori che si siano distinti nelle gare dell'annata;

j) promuovere l'intervento dei Soci alle Manifestazioni Ornitologiche di canto nazionali ed internazionali;

k) propagandare in campo nazionale ed internazionale le iniziative dell'A.H.L;

l)  promuovere giornate di studio e incontri di aggiornamento per giudici, allievi giudici e soci;

m) giudicare sulle divergenze che dovessero insorgere tra Soci;

n) promuovere ed esplicare tutte quelle attività che possono valorizzare in campo nazionale ed internazionale i canarini da canto Harzer-Roller italiani.

                                                                PRESIDENTE

                                                                        Art. 39

Il presidente rappresenta legalmente l'Associazione ed ha la firma sociale.

 Egli convoca e presiede il Consiglio Direttivo, sta in gìudizio per conto dell'A.H.I., cura l'esecuzione delle delibere del Consiglio Direttivo prende tutte le ,iniziative, che ritiene opportune, aventi carattere d'urgenza, dandone comunicazione al Consiglio Direttivo nella prima riunione.

 In caso di assenza o di impedimento temporaneo del Presidente le funzioni di questi vengono svolte dal Vicepresidente

                                                    SEGRETERA E SEGRETARIO

                                                                        Art. 40

Il lavoro amministrativo in generale dell'A.H.I. è svolto dalla Segreteria.

E' compito del Segretario:

a) curare la compilazione delle scritture contabili e sociali prescritte dalla legge, le quali dovranno essere tenute costantemente aggiornate;

b) tenere aggiornato lo schedario dei Soci ed il Registro degli Allevatori dì Roller;

c) tenere i contatti con i Soci per il disbrigo delle pratiche correnti;

d) amministrare i fondi dell'Associazione secondo le direttive del Consiglio;

e) predisporre lo schema del bilancio preventivo e presentare il Conto consuntivo al Consiglio Direttivo;

f)  redigere i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo; i verbali dovranno essere trascritti su apposito registro e firmati dal Presidente e dal Segretario;

g) provvedere ai pagamenti ed agli incassi, firmare la corrispondenza ordinaria e tutti gli atti che non competono espressamente al Presidente.

                                                    COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

                                                                        Art. 41

Il Collegio dei Revisori dei Conti, cui è demandato di vigilare sulla corretta amministrazione dell'AH.I., è composto da tre Membri effettivi e due supplenti, eletti dall'Assemblea Generale o per consulta elettorale dei Soci a mezzo servizio postale pubblico.

I primi tre eletti saranno Membri effettivi, gli altri due saranno Membri supplenti.

I Revisori dei Conti durano in carica tre anni e possono essere rieletti.

Il Collegio, nella sua prima riunione, elegge nel proprio seno il suo Presidente.

                                                                        Art. 42

Per la designazione dei candidati e per l'elezione dei componenti il Collegio si applicano, in quanto applicabili, le norme già previste per l'elezione del Consiglio Direttivo.

                                                                        Art. 43

La carica di Revisori dei Conti è incompatibile con quella di Membro del Consiglio Direttivo.

                                                                        Art. 44

E' compito del Collegio dei Revisori dei Conti:

a) esaminare le risultanze dei bilanci consuntivi annuali dell'A.H.I., presentando alla fine deì lavori una relazione all'Assemblea Generale Ordinaria;

b) procedere ad ispezioni contabili-amministrative per la verifica dell'osservanza delle norme statutarie e regolamentari in materia amministrativa;

c) redigere su apposito registro dei verbali le relazioni riguardanti le proprie riunioni, gli atti ispettivi ed i controlli.

                                                    COLLEGIO DEI PROBIVIRI

                                                                        Art. 45

Il Collegio dei Probiviri, cui è demandato pronunciarsi sui ricorsi ai provvedimenti disciplinari, è composto da tre membri eletti fra i soci o anche fra persone estranee all'Associazione. Essi durano in carica tre anni e possono essere rieletti.

Il giudizio dei Probiviri è inappellabile e viene trascritto in apposito registro.

                                                                        Art.46

L'elezione a Proboviro avviene per acclamazione da parte dell'Assemblea Generale su proposta del Consiglio Direttivo dell'Associazione.

                                                                        Art.47

L'elezione a Proboviro è incompatibile con quella di membro dei Consiglio Direttivo

                                                    LIBRI DELLA ASSOCIAZIONE

                                                                        Art. 48

Pertanto, oltre alla tenuta dei libri prescritti dalla legge l'A.H.I. tiene i libri verbali delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea Generale, del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Revisori dei Conti, del Collegio dei Probiviri, nonché lo schedario dei Soci ed il registro degli allevatori. I libri dell'A.H.I., depositati presso la Segreteria, sono visitabili da chiunque ne faccia motivata istanza; in conformità alle norme di legge vigenti; le copie richieste sono fatte dall'A.H.I. a spese del richiedente

TITOLO VII

DISPOSIZIONI DISCIPLINARI 

                                                                             Art. 49 

Il patrimonio dell'A.H.I. è costituito:

a) dai beni mobili ed eventuali immobili di sua proprietà;

b) da fondi liquidi e dai titoli.

Le entrate sono costituite:

a) dalle quote sociali versate dai Socì;

b) da eventuali contributi di Enti pubblici o privati;

 c) da eventuali lasciti e donazioni;

d) da eventuali altri contributi versati da soci o da terzi, a titolo di rimborso, per spese inerenti l'attività dell'Associazione.

e) dagli avanzi di gestione.

                                                                             Art. 50 

Le quote sociali versate dai soci sono a fondo perduto.

Esse non sono quindi rivalutabili, né ripetibili in nessun caso. Pertanto, nemmeno in ipotesi dì scioglimento della Associazione, di recesso o di esclusione può farsi luogo alla richiesta di rimborso di quanto versato al Fondo di dotazione dell'Associazione stessa.

                                                                             Art. 51

Le quote sociali non sono trasmissibili a terzi.

TITOLO VIII

ESERCIZIO FINANZIARIO E BILANCI 

                                                                             Art. 52

L'esercizio finanziarío dell'A.H.I. coincide con l'anno solare.

Alla chiusura dell'esercizio finanziario il Consiglio Direttivo provvederà a redigere il Conto Consuntivo ed il Bilancio Preventivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea Generale entro quattro mesì dalla chiusura dell'esercizio stesso.

1 bilanci debbono restare depositati presso la segreteria dell'A.H.I. nei quindici giorni (quindici giorni) che precedono l'Assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro lettura. La richiesta di'copie è soddisfatta dall'A.H.I. a spese del richiedente.

                                                                             Art. 53

All'A.H.I. è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge.

                                                                             Art. 54

L'A.H.I. ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

TITOLO IX

DISPOSIZIONI GENERALI 

                                                                             Art. 55

Per la regolamentazione delle gare e dei concorsi in genere valgono le norme previste dagli appositi Regolamenti della F.O.I. (Federazione Ornicoltori Italiani). Così pure si farà riferimento ai rispettivi Regolamenti della F.O.I. per la tenuta del Registro degli Allevatori Harz-Roller, per la formazione e gli esami degli AllieviGiudici e per la gestione del Collegio Giudici Harz.

Per quanto concerne gli aspetti tecnici ed i criteri di giudizio del canto HarzRoller, si farà riferimento alle disposizioni della Commissione Tecnica Nazionale Harz-Roller della F.O.I.

Nel caso di recessione dell'A.H.I. dalla F.O.I., le competenze tecniche in materia saranno assunte direttamente dal Consiglio Direttivo.

                                                                             Art. 56

Il Consiglio Direttivo curerà periodicamente la pubblicazione dello Statuto e dei Regolamenti dell'A.H.I. ed, annualmente, delle cariche sociali, dell'elenco degli iscritti con il rispettivo numero di Stam e l'indicazione del numero degli anelli consegnati a ciascun iscritto; curerà, inoltre, la pubblicazione dei risultati dei concorsi e delle gare di canto Harz

TITOLO X

DISPOSIZIONI FINALI 

                                                                             Art. 57

Tutte le cariche sociali, coperte da persone tesserate, sono gratuite salvo il rimborso delle spese sostenute per l'espletamento del mandato

                                                                             Art. 58

Lo scioglimento dell'Associazione potrà avvenire, oltre che per mancanza di tutti gli associati, anche per deliberazione dell'Assemblea Generale Straordinaria, appositamente convocata

La delibera di scioglimento deve essere adottata, a norma dell'Art.21 del Codice Civile, con il voto favorevole di almeno tre quarti dei Soci

                                                                             Art. 59

In caso di suo scioglimento per qualunque causa l'A.H.I. ha l'obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

                                                                             Art. 60

Per quanto non contemplato nel presente Statuto valgono, se compatibili, le disposizioni di legge in vigore per le persone giuridiche private.